[1]Articolo XXIII

[2]1. - Tutte le comunicazioni fra le Parti contraenti saranno inoltrate per via diplomatica. 2. - Una domanda, ai sensi dell'Articolo XIV del presente Trattato, potra' anche essere trasmessa tramite i mezzi dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxxiii · fonte su Normattiva