[1]Articolo XXIII
[2]1. - Tutte le comunicazioni fra le Parti contraenti saranno inoltrate per via diplomatica. 2. - Una domanda, ai sensi dell'Articolo XIV del presente Trattato, potra' anche essere trasmessa tramite i mezzi dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
