1. Agli effetti del presente trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dall'Autorita' centrale di ciascuna delle due Parti, contraenti. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente trattato. 2. Per la Repubblica italiana l'autorita' centrale e' il Ministro di grazia e giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'autorita' centrale e' l'attorney general.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art2 · fonte su Normattiva