[1]' Centrale

[2]1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dalla Autorita' Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorita' Centrale e' l'Attorney General. 3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorita' ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto puo' rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art2 · fonte su Normattiva