Art. 2 (Trattato)
' CENTRALI Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dall'autorita' centrale di ciascuno Stato contraente all'autorita' centrale dell'altro Stato. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro. Per la Repubblica Italiana l'autorita' centrale e' il Ministero di Grazia e Giustizia. Per l'Australia l'autorita' centrale e' lo "Attorney - General's Depart- ment".
Testo vigente dal 19 agosto 1993
