' 1. L'imputato il testimone ed il perito che a seguito di una citazione compaia di fronte alle autorita' giudiziarie della parte richiedente, non potra' essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori, alla sua partenza del territorio della Parte richiesta. 2. Le immunita' prevista nel paragrafo precedente cessera' di avere effetto se la persona comparsa in giudizio, quindici giorni dopo che le sia stato comunicato dalle autorita' giudiziarie che la sua presenza non e' piu' necessaria, non abbia lasciato il territorio della parte richiedente pur avendone avuta la possibilita' o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art11 · fonte su Normattiva