Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 10 (Convenzione)
DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Qualora la domanda abbia ad oggetto l'audizione di un imputato, di un perito o di un testimone nella parte richiesta, tale parte procedera' alla citazione sotto le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
