Art. 12 (Convenzione)
DI DETENUTI 1. Ciascuna parte trasferira' temporaneamente, su richiesta, all'altra Parte una persona detenuta per deporre dinanzi alle autorita' giudiziarie a condizione che questa presti il suo consenso. 2. La parte richiedente deve tenere il detenuto in stato di custodia, e deve restituirlo alla parte richiesta quando la sua presenza non sia piu' necessaria, nella medesima condizione, a meno che tale ultima Parte non domandi espressamente che venga messo in liberta'. 3. Le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo saranno a carico della Parte richiedente.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
