Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 13 (Convenzione)
DI CONDANNE Ciascuna Parte informera' annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorita' giudiziarie contro i cittadini di tale ultima Parte.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
