Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 14 (Convenzione)
PENALI Ciascuna Parte comunichera' all'altra Parte, su domanda, nella misura consentita dalla propria legge, i precedenti penali di una persona.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
