[1]Scambio di informazioni sui procedimenti penali
[2]La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.
Testo vigente dal 19 maggio 2015
