Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 2 (Convenzione)
DI APPLICAZIONE L'assistenza comprendera':
- a)ricerca di persone;
- b)notifica di atti giudiziari;
- c)produzione di documenti e di atti;
- d)esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestro;
- e)escussione di testimoni e interrogatorio di imputati;
- f)citazione di persone per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
- g)trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
- h)sequestro di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
