DI APPLICAZIONE L'assistenza comprendera':

  • a)ricerca di persone;
  • b)notifica di atti giudiziari;
  • c)produzione di documenti e di atti;
  • d)esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestro;
  • e)escussione di testimoni e interrogatorio di imputati;
  • f)citazione di persone per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
  • g)trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza nella Parte richiedente;
  • h)sequestro di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art2 · fonte su Normattiva