[1]di applicazione
[2]1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 2. L'assistenza comprende:
- a)la localizzazione, l'identificazione di persone e cose;
- b)la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali;
- c)la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparsa volontaria davanti alle autorita' competenti dello Stato richiedente;
- d)il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova;
- e)l'effettuazione e trasmissione di perizie;
- f)l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
- g)l'effettuazione di interrogatori;
- h)il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attivita' processuali;
- i)lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose;
- j)l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri;
- k)la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato;
- l)la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario;
- m)lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico;
- n)ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto. 3. Il presente Accordo non si applica a:
- a)l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della liberta' personale;
- b)l'estradizione di persone;
- c)l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente;
- d)il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena. 4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
