[1]di applicazione

[2]1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 2. L'assistenza comprende:

  • a)la localizzazione, l'identificazione di persone e cose;
  • b)la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali;
  • c)la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparsa volontaria davanti alle autorita' competenti dello Stato richiedente;
  • d)il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova;
  • e)l'effettuazione e trasmissione di perizie;
  • f)l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
  • g)l'effettuazione di interrogatori;
  • h)il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attivita' processuali;
  • i)lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose;
  • j)l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri;
  • k)la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato;
  • l)la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario;
  • m)lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico;
  • n)ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto. 3. Il presente Accordo non si applica a:
  • a)l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della liberta' personale;
  • b)l'estradizione di persone;
  • c)l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente;
  • d)il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena. 4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art2 · fonte su Normattiva