Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 3 (Convenzione)
DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza giudiziaria, da redigersi per iscritto, dovra' contenere le indicazioni seguenti:
- a)l'autorita' da cui proviene la domanda;
- b)l'oggetto e il motivo della domanda;
- c)per quanto possibile, l'indenita' e la nazionalita' della persona imputata e
- d)l'identita' e, se possibile, l'indirizzo del destinatario degli atti oggetto della richiesta stessa. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, dovra' inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine, nome e indirizzo delle persone che devono intervenire, nonche' se del caso, il testo delle domande da porre.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
