Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 5 (Convenzione)
DELLA DOMANDA 1. Le domande di assistenza saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia le Parti potranno designare specifiche autorita' per trasmettere e ricevere direttamente tali richieste.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
