Art. 6 (Convenzione)
DELLA ESECUZIONE Alle domande di assistenza sara' data esecuzione nelle forme previste dalla legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga in particolari forme, la Parte richiesta dovra' osservare le modalita' indicate per quanto non vietate dalla propria legge.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
