DELLA ESECUZIONE Alle domande di assistenza sara' data esecuzione nelle forme previste dalla legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga in particolari forme, la Parte richiesta dovra' osservare le modalita' indicate per quanto non vietate dalla propria legge.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art6 · fonte su Normattiva