[1]DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

[2]1. Per l'esecuzione della comissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di forme particolari, la Parte richiesta acconsente se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, ove possibile, provvede all'integrazione necessaria. 3. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta fa conoscere, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. I rappresentanti dell'autorita' giudiziaria nonche' le parti processuali possono assistere all'esecuzione, purche' cio' non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. Se vi e' impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta informa la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art13 · fonte su Normattiva