DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della Commissione Rogatoria, si applichera' la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguira' tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti a consentire l'esecuzione della Commissione Rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, richiedera' alla Parte richiedente la integrazione necessaria. 3. Quando sia espressamente domandato, la Parte richiesta fara' conoscere alla parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. Gli interessati, le autorita' e le parti processuali potranno assistere all'esecuzione, purche' cio' non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. La Commissione Rogatoria dovra' essere eseguita e restituita senza indugio alla Parte richiedente. 5. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla Commissione Rogatoria, la Parte richiesta la restituira' senza indugio, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art15 · fonte su Normattiva