DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. La richiesta che abbia ad oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito dinanzi alle autorita' giudiziarie della Parte richiedente dovra' essere trasmessa non meno di 30 giorni prima della data di comparizione. 2. La Parte richiesta procedera' pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza peraltro che siano applicate le comminatorie e le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione. 3. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennita' previste dalle legge della Parte richiedente. La richiesta dovra' specificarne gli importi.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art9 · fonte su Normattiva