Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009. 181 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 1 dopo le parole: « fondi rustici », sono aggiunte le altre: compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale ».
tolto: In fine della voce Bollo, e' aggiunto il seguente comma:
tolto: Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i tipi planimetrici ».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Solmi - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-12-30;2245~art1 · fonte del testo