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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 1 dopo le parole: « fondi rustici », sono aggiunte le altre: compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale ».
[9]In fine della voce Bollo, e' aggiunto il seguente comma:
[10]Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i tipi planimetrici ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Solmi - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
