Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, con le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 1 dopo le parole: « fondi rustici », sono aggiunte le altre: compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale ».

[9]In fine della voce Bollo, e' aggiunto il seguente comma:

[10]Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i tipi planimetrici ».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Solmi - Di Revel

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-12-30;2245~art1 · fonte del testo