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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Cairo, addi' 23 febbraio 1983 - Anno XI

[9]VITTORIO EMANUELE

[10]MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG.

[11]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 5 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-02-23;225~art1 · fonte del testo