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[1]ARTICOLO IX. (Pena capitale)
[2]Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sara' rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996
