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[1]ARTICOLO VI. ("Ne bis in idem")

[2]L'estradizione non e' concessa quando la persona richiesta e' stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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