[1]ARTICOLO V. (Reati politici e reati militari)
[2]1. - L'estradizione non e' concessa se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico, o se la persona richiesta dimostra (che la domanda e' stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico. 2. - Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtu' di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravita' del reato o delle sue conseguenze, si terra' conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalita' politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza. 3. - L'estradizione non e' concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Testo vigente dal 4 luglio 1996
