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[1]ARTICOLO VII. (Procedimenti in corso per gli stessi fatti)
[2]L'estradizione puo' essere rifiutata se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996
