[1]ARTICOLO XVI. (Principio di specialita' e nuova estradizione)

[2]1. - Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte richiedente salvo che per:

  • a)il reato per il quale l'estradizione e' stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;
  • b)un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure
  • c)un reato per il quale l'Autorita' esecutiva degli Stati Uniti o le competenti Autorita' italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte richiesta puo' domandare la presentazione dei documenti previsti nell'articolo X. 2. - Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata. 3. - I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformita' con le leggi della. Parte richiedente, ne' l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:
  • a)tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;
  • b)tale persona non lascia il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui e' libera di partire. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Testo vigente dal 4 luglio 1996

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