[1]ARTICOLO XI. (Documentazione aggiuntiva)

[2]1. - Se la Parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, tale Parte richiedera' la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte richiesta fissera' un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concedera' una ragionevole proroga qualora la Parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga. 2. - Se la persona ricercata e' in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, o se tale documentazione non e' ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte richiesta, la persona puo' essere messa in liberta'. Tale scarcerazione non pregiudichera' un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Testo vigente dal 4 luglio 1996

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