[1]ARTICOLO XIX. (Transito)
[2]1. - Le Parti contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato. La Parte contraente che richiede il transito inoltrera' allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. 2. - Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte contraente, quest'ultima tratterra' la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Testo vigente dal 4 luglio 1996
