Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996. Leggi il testo vigente →
[1]ARTICOLO XIX. (Transito)
[2]1. - Le Parti contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato. La Parte contraente che richiede il transito inoltrera' allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. 2. - Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte contraente, quest'ultima tratterra' la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996
