ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica italiana e l'Australia, intendendo rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due paesi, e desiderando coordinare il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e favorire, a condizioni di equita', l'ammissione delle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro dei due Stati alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Definizioni). 1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto:

  • a)per "prestazione australiana" si intende una prestazione tra quelle indicate nell'articolo 2 in relazione all'Australia;
  • b)per "prestazione" si intende una prestazione italiana o australiana;
  • c)per "autorita' competente" si intende, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale, ovvero un suo rappresentante autorizzato e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • d)per "persone a carico" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane e che, da dette leggi, sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato;
  • e)per "istituzione", in relazione ad una Parte contraente, si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorita' competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo nei confronti di detta Parte contraente, come specificato nelle successive intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 19;
  • f)per "prestazione italiana" si intende una prestazione dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane;
  • f)per "integrazione italiana" si intende un'integrazione corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata, all'ammontare minimo previsto per tale prestazione dalle leggi di sicurezza sociale italiane;
  • h)per "mese" si intende un mese di calendario;
  • i)per "periodo di residenza in Australia durante l'Arco della vita lavorativa" si intende, in relazione ad una persona, il periodo, o l'insieme dei periodi durante i quali tale persona era residente in Australia, con esclusione di qualsiasi periodo:
  • a)durante il quale tale persona non aveva ancora compiuto il 16o anno di eta'; o
  • b)dopo che tale persona, se donna, aveva raggiunto il 60o anno di eta' e, se uomo, il 65o anno di eta', e con l'esclusione dei periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), a periodi di residenza di tale persona in Australia;
  • j)per "periodo di contribuzione accreditata", in relazione ad una persona, si intende un periodo, o il totale di due o piu' periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonche' tutti i periodi considerati, in relazione a detta persona, come periodi di contribuzione ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane. Tale periodo non include i periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), a periodi di contribuzione accreditata in Italia;
  • k)per "periodo di residenza in Australia", in relazione ad una persona, si intende un periodo, o il totale di due o piu' periodi, compiuto in qualsiasi momento, durante il quale tale persona era residente in Australia ai sensi delle leggi di sicurezza sociale australiane. Tale periodo non include i periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), a periodi di residenza di tale persona in Australia;
  • l)per "leggi di sicurezza sociale australiane" si intendono la legge di sicurezza sociale dell'Australia del 1947, e i relativi emendamenti introdotti dalle leggi emanate dall'Australia al fine di dare attuazione ad un accordo di sicurezza sociale;
  • m)per leggi di sicurezza sociale italiane" si intendono le leggi italiane incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in virtu' dell'articolo 2;
  • n)per "pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile" si intende una prestazione erogabile al marito in base alle norme australiane incluse nel campo di applicazione del presente Accordo;
  • o)per "superstiti" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che in base alle leggi di sicurezza sociale italiane rientrano nelle categorie di familiari di un assicurato, o di un pensionato, decaduti, e che tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato;
  • p)per "vedova" si intende, per quanto riguarda l'Australia, una vedova de jure; e
  • q)per "anno" si intende un periodo di 365 giorni, o di 366 giorni se tale periodo include il 29 febbraio. 2. Nel presente Accordo ogni riferimento a pensioni aggiuntive ed a supplementi per minori a carico, si riferisce ad una maggiorazione dell'ammontare delle prestazioni elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a vi), che sia corrisposta ai sensi delle norme australiane relative all'affidamento, alla tutela, ed alla cura dei minori, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo. 3. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti, ogni termine non definito nell'Accordo stesso avra', salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito alle norme di detta Parte contraente incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 2.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art1 · fonte su Normattiva