TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando rendere piu' efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obbligo di estradare Ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra, secondo le disposizioni del presente Trattato, le persone ricercate dalla Parte richiedente al fine di sottoporle a procedimento penale, ovvero di imporre o di eseguire una pena, per un reato per il quale sia ammessa l'estradizione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art1 · fonte su Normattiva