Art. 6 (Accordo) — Residenza e presenza in un altro Stato
Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato puo', qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande, di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sara' considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
