Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato puo', qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande, di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sara' considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art6 · fonte su Normattiva