Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986
Art. 13 (Accordo) — Assegni familiari
Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane:
- a)sono corrisposti, in virtu' del presente Accordo, ai cittadini australiani o italiani residenti in Australia che siano titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane; e
- b)non precluderanno il pagamento degli assegni familiari previsti dalle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le modifiche o gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un accordo di sicurezza sociale concluso con un altro paese, e ai fini della reciprocita' prevista dal presente Accordo, sono assimilati alle seguenti prestazioni australiane:
- c)pensioni alle mogli;
- d)pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; e
- e)pensioni aggiuntive e supplementi per i minori a carico.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
