Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane:

  • a)sono corrisposti, in virtu' del presente Accordo, ai cittadini australiani o italiani residenti in Australia che siano titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane; e
  • b)non precluderanno il pagamento degli assegni familiari previsti dalle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le modifiche o gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un accordo di sicurezza sociale concluso con un altro paese, e ai fini della reciprocita' prevista dal presente Accordo, sono assimilati alle seguenti prestazioni australiane:
  • c)pensioni alle mogli;
  • d)pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; e
  • e)pensioni aggiuntive e supplementi per i minori a carico.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art13 · fonte su Normattiva