Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986
Art. 16 (Accordo) — Istruttoria delle domande
1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtu' del presente Accordo, saranno presi in considerazione:
- a)il periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa e il periodo di contribuzione accreditata; e
- b)tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto. I suddetti periodi ed eventi saranno presi in considerazione, ai fini del presente Accordo, nella misura in cui si riferiscono a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. La data a partire dalla quale una prestazione dovra' essere corrisposta, in virtu' del presente Accordo, sara' determinata in conformita' alle leggi di sicurezza sociale della Parte contraente interessata, ma in nessun caso tale data potra' essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso. 3.1. Qualora:
- a)una domanda per una prestazione a carico di una Parte contraente sia stata presentata ai sensi del presente Accordo, o altrimenti; e b) vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente possa aver diritto, in virtu' del presente Accordo, o altrimenti, anche ad una prestazione a carico dell'altra Parte contraente (definita nel presente articolo "prestazione presunta") che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare dovuto per detta prestazione, la domanda potra' essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente. 3.2. Qualora una domanda di prestazione venga istruita ed accolta in conformita' con il precedente punto 3.1 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non e' stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovra' essere reintegrato con effetto retroattivo. 3.3. Il termine "prestazione", in questo paragrafo e nel successivo paragrafo 4, comprende anche prestazioni diverse da quelle indicate all'articolo 2. 4. Qualora:
- a)si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte contraente possa, altresi', aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra parte contraente, sia in virtu' del presente Accordo che altrimenti;
- b)la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte contrente possa incidere sull'ammontare della prestazione dovuta dalla prima Parte contraente; e
- c)l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtu' del presente Accordo che altrimenti, dall'altra Parte contraente in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per arretrati della stessa prestazione, e in tal caso
- d)l'altra Parte contraente, se richiesta dalla prima Parte contraente, dovra' versare l'ammontare i tali arretrati alla prima Parte contraente; e
- e)la prima Parte contraente potra' dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
