Art. 17 (Accordo)
(Esclusione dell'integrazione italiana dall'accertamento australiano sul reddito). Qualora una persona riceve una prestazione in virtu' delle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le leggi emanate allo scopo di dare applicazione ad un accordo di sicurezza sociale diverso dal presente Accordo, e riceva anche una prestazione italiane che include una integrazione italiana, tale integrazione non sara' considerata come reddito ai fini delle leggi di sicurezza sociale australiane.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
