1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtu' del presente Accordo, o altrimenti, puo' essere presentata in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo:

  • a)nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, in conformita' alle disposizioni amministrative di cui all'articolo 19, oppure
  • b)in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'articolo 6. 2. Qualora una domanda di prestazione ed una Parte contraente venga presentata nel territorio dell'altra Parte contraente, in un altro Stato, in conformita' al paragrafo 1, la data di presentazione sara' considerata come da utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art15 · fonte su Normattiva