1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo o in relazione alle questioni che sorgono dall'applicazione delle rispettive leggi di sicurezza sociale e, ove tali disposizioni debbono essere adottate di comune accordo, collaboreranno fra di loro, sia per le questioni dipendenti dal funzionamento di entrambi i sistemi di sicurezza sociale che per quelli dipendenti dal funzionamento di ciascuno di essi. 2. Le autorita' competenti di ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra Parte contraente, si presteranno reciproca assistenza ai fini dell'applicazione degli accordi di sicurezza sociale conclusi da una Parte contraente con gli altri Stati.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art19 · fonte su Normattiva