Art. 19 (Accordo) — Disposizioni amministrative ed assistenza reciproca
1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo o in relazione alle questioni che sorgono dall'applicazione delle rispettive leggi di sicurezza sociale e, ove tali disposizioni debbono essere adottate di comune accordo, collaboreranno fra di loro, sia per le questioni dipendenti dal funzionamento di entrambi i sistemi di sicurezza sociale che per quelli dipendenti dal funzionamento di ciascuno di essi. 2. Le autorita' competenti di ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra Parte contraente, si presteranno reciproca assistenza ai fini dell'applicazione degli accordi di sicurezza sociale conclusi da una Parte contraente con gli altri Stati.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
