Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania. - in considerazione dell'avvenuto intensificarsi delle relazioni fra i due Paesi negli utili anni e in relazione anche al ragguardevole patrimonio storico e archeologico della Giordania; - animati del desiderio di favorire una piu' attiva collaborazione nel campo turistico, sulla base del reciproco interesse; - tenuto conto che il ruolo dell'Italia, gia' collocatesi ai primi posti fra gli Stati con cui la Giordania ha maggiori relazioni politiche, economiche e di cooperazione tecnica, sarebbe di sicuro giovamento allo sviluppo turistico giordano; - ispirandosi alle raccomandazioni relative alla promozione del turismo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa adottato a Helsinki il 1 agosto 1975; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere il turismo ed incrementare lo scambio turistico tra i due Paesi, con particolare riguardo al turismo culturale che si identifica nella valorizzazione delle cospicue risorse d'ordine storico, archeologico ed artistico a disposizione di entrambe le due Nazioni.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;225~accordo-art1 · fonte su Normattiva