Parti Contraenti svolgeranno ogni opportuna azione per il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazione e dei trasporti tra i due Paesi onde agevolare le correnti turistiche nei due sensi. Particolare cura sara' dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonche' di quello connesso con l'istituzione di campi di lavoro e di corsi di formazione e specializzazione professionale per operatori nel settore degli scavi e dell'archeologia a tal fine saranno avviate opportune intese fra i due Paesi.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;225~accordo-art2 · fonte su Normattiva