di informazioni 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo. 2. Ogni informazione ricevuta da un'autorita' competente di una Parte Contraente verra' trattata con lo stesso grado di riservatezza previsto dalla legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
