amministrative e applicative 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti concluderanno tutte quelle intese amministrative necessarie all'attuazione del presente Accordo, compresa ogni questione che sorga nell'ambito delle loro rispettive legislazioni sanitarie nazionali, e collaboreranno nei casi in cui tali intese dovranno essere raggiunte su base di reciprocita'. 2. Le Parti Contraenti possono convenire in ogni momento di apportare emendamenti al presente Accordo. 3. Le Parti Contraenti, previo accordo tramite i canali diplomatici, designeranno i rappresentanti per una Commissione Mista che si riunira' o si consultera' sull'applicazione o sull'efficacia dell'Accordo e sottoporra' alle autorita' competenti gli emendamenti al presente Accordo o le intese amministrative adottate ai sensi del presente articolo. 4. Ogni questione relativa all'applicazione del presente Accordo verra' risolta mediante consultazioni tra le autorita' competenti. 5. Ogni Parte Contraente sosterra' le spese amministrative connesse all'applicazione del presente Accordo nel proprio territorio.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;226~accordo-art6 · fonte su Normattiva