- Le Parti contraenti stabiliranno, mediante accordi specifici, le modalita attraverso le quali le Biblioteche, i Musei, i Centri di formazione ed altre Istituzioni pubbliche o private potranno scambiare opere d'arte originali o riproduzioni, fotografie, diapositive, films, microfilms, documenti, mobilio, costumi, oggetti folkloristici e qualsiasi altro elemento relativo al patrimonio storico, artistico od archeologico dell'uno o dell'altro Paese.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
