[1]di lavoro

[2]Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate istituiscono, all'uopo, gruppi di lavoro misti al fine di definire metodi organizzativi e strumenti giuridici per la realizzazione di specifici programmi e progetti di cooperazione e con lo scopo di formulare proposte relative a nuovi campi di collaborazione.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art6 · fonte su Normattiva