Articolo V (1) La presente Convenzione sara' sottoposta alla firma di ogni Stato che e' Parte contraente della SOFA della NATO o che accetta l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscrive il documento-quadro del Partenariato per la pace. (2) La presente Convenzione sara' oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informera' tutti gli Stati firmatari di detto deposito. (3) Trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno essendo Parte della SOFA della NATO ed uno almeno essendo uno Stato che ha accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sosttoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, la presente Convenzione entrera' in vigore per tali Stati. Per ogni altro Stato firmatario, essa entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione.

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-30;229~convenzione-artv · fonte su Normattiva