Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1929 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Gazzera - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009
