Procedura di voto del Comitato esecutivo
- 1)Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti che ha ottenuto in forza dei paragrafi 6) e 7) dell'Articolo 18. Non e' ammesso il voto per procura. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
- 2)Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la stessa maggioranza di quella delle decisioni analoghe del Consiglio.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
