Competenza del Comitato esecutivo

  • 1)Il Comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio e lavora in conformita' alle sue direttive generali.
  • 2)Il Consiglio puo', a' maggioranza ripartita di due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo la totalita' o una parte dei suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
  • a)Votare il bilancio preventivo amministrativo e stabilire i contributi, in forza dell'Articolo 24;
  • b)sospendere il diritto di voto di un Membro, in forza dell'Articolo 42;
  • c)pronunciarsi sulle controversie, in forza dell'Articolo 42;
  • d)fissare le condizioni per l'adesione, in forza dell'Articolo 46;
  • e)decidere l'esclusione di un Membro dall'Organizzazione, in forza dell'Articolo 50;
  • f)decidere di negoziare un nuovo Accordo in forza dell'Articolo 32, oppure decidere la proroga o la rescissione del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 52; e
  • g)raccomandare un emendamento ai Membri, in forza dell'Articolo 53.
  • 3)Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice dei voti, revocare i poteri che ha delegato al Comitato esecutivo.
  • 4)Il Comitato esecutivo esamina il progetto di bilancio preventivo amministrativo presentato dal Direttore esecutivo e lo sottopone al Consiglio raccomandando a quest'ultimo di approvarlo. Esso elabora il piano annuale dei lavori dell'Organizzazione, decide sulle questioni amministrative e finanziarie relative al funzionamento dell'Organizzazione quando non dipendano dal Consiglio in applicazione del paragrafo 2 del presente Articolo. Esso esamina i progetti ed i programmi in materia di caffe', prima che siano sottoposti al Consiglio per approvazione. Il Comitato esecutivo fa rapporto al Consiglio. Le decisioni del Comitato esecutivo entrano in vigore se nessuna obiezione di un Membro del Consiglio e' ricevuta entro cinque giorni lavorativi successivi al rapporto del Comitato esecutivo presso il Consiglio, o entro i cinque giorni lavorativi successivi alla diffusione delle decisioni del Comitato esecutivo, qualora il Consiglio non si riunisca nello stesso mese in cui si riunisce il Comitato esecutivo. Tuttavia, tutti i Membri hanno diritto di fare appello al Consiglio contro qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.
  • 5)Il Comitato esecutivo puo' costituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art19 · fonte su Normattiva