Informazioni

  • 1)L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
  • a)dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione ed il consumo di caffe' nel mondo;
  • b)qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
  • 2)II Consiglio puo' chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la sua attivita', in particolare rapporti statistici periodici concernenti la produzione di caffe', le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende pubblici i dati che consentono d'identificare le operazioni di persone o societa' che producono, lavorano, o commercializzano il caffe'. Per quanto possibile, i Membri forniranno le informazioni richieste nella forma piu' particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile.
  • 3)Il Consiglio istituira' un sistema di prezzi indicativi atto a consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano composito, che dovra' riflettere le attuali condizioni del mercato.
  • 4)Se un Membro non fornisce, o trova difficolta' a fornire in tempi ragionevoli informazioni statistiche e di altro tipo, richieste dal Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio potra' chiedere al Membro interessato di dare spiegazioni circa i motivi di tale inadempienza. Se constata che occorre fornire al riguardo un' assistenza tecnica, il Consiglio puo' prendere i provvedimenti necessari.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art29 · fonte su Normattiva