[1]Canali istituzionali per il commercio di caffe'
[2]I Membri svolgono le loro attivita' nell'ambito del presente Accordo in maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono da prassi di vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle loro attivita' essi si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
