[1]Canali istituzionali per il commercio di caffe'

[2]I Membri svolgono le loro attivita' nell'ambito del presente Accordo in maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono da prassi di vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle loro attivita' essi si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art38 · fonte su Normattiva