Applicazione a territori designati
- 1)Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione, di applicazione provvisoria, o di adesione, o in qualsiasi momento successivo mediante una notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite di dichiarare che il presente Accordo si applica a tale o tal'altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; il presente Accordo si applichera' ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
- 2)Ogni Parte Contraente che desidera esercitare nei confronti di uno dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale, i diritti che le sono conferiti dall'articolo 5, o che intende autorizzare un territorio a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell'Articolo 6, puo' farlo trasmettendo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, sia in qualsiasi altro momento, una notifica in tal senso.
- 3)Ogni Parte Contraente che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 1) del presente Articolo puo' in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile al territorio designato nella notifica. Il presente Accordo cessa di applicarsi a questo territorio a decorrere dalla data della notifica.
- 4)Se un territorio al quale si applicava il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal momento in cui accede all'indipendenza, notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si assume i diritti e gli obblighi propri di una Parte Contraente dalla data di detta notifica. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
